REGOLAMENTO PER LA MOBILITA’ STUDENTESCA

Approvato dal Collegio dei Docenti con Deliberazione n. 18 del 05/12/2023
Approvato dal Consiglio d’Istituto con Deliberazione n. 34 del 19/12/2023

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A. FREQUENZA DI UN INTERO ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO 
 
PRIMA DELLA PARTENZA
 
1. Lo studente che intende trascorrere un periodo di studi all’estero informa tempestivamente, e, comunque entro la fine del mese di febbraio dell’anno precedente a quello in cui si svolgerà la mobilità, il dirigente scolastico ed il coordinatore di classe. Si fa presente che, come evidenziato nella nota del MIUR, “appare opportuno escludere dall’effettuazione di esperienze all’estero gli alunni frequentanti l’ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli Esami di Stato”. 
Parere del consiglio di classe PRIMA della partenza per un’esperienza all’estero: Il consiglio di classe esprime un parere motivato sull’idoneità dello studente interessato ad intraprendere questa esperienza. In particolare:
a) se lo studente ha carenze formative pregresse il consiglio di classe potrà esprimere parere negativo o condizionato al recupero delle carenze stesse, anche in base alla durata del soggiorno;
b) se lo studente non è ammesso alla classe successiva non potrà frequentare all’estero la classe che ripete e dovrà, quindi, restare in Italia. 
Qualora la famiglia, nonostante il parere non positivo del consiglio di classe, decidesse di scegliere per il proprio figlio un’esperienza di studio all’estero, si assumerà la piena responsabilità delle eventuali difficoltà che lo studente dovesse incontrare durante e dopo il soggiorno all’estero. Lo studente rimane comunque iscritto e saranno applicate le procedure di cui alle presenti Linee guida.
 
2. Il Consiglio di classe indica, dandone anche comunicazione alla famiglia dello studente, il nome di un docente di riferimento per lo studente ed i genitori prima, durante e dopo la mobilità all’estero.
 
3. Lo studente, la famiglia e il dirigente scolastico sottoscrivono un Contratto formativo, di cui all’Allegato 1) delle presenti Linee guida.
 
DURANTE LA PERMANENZA ALL’ESTERO
 
1. Lo studente:
a) rimane in contatto con la scuola di appartenenza tramite il docente di riferimento, che sarà coadiuvato, ove necessario, dal referente d’istituto della mobilità all’estero.
b) comunica al docente di riferimento le materie frequentate nella scuola all’estero e gli argomenti affrontati e qualsiasi altra informazione utile.
c) si impegna a consultare periodicamente il registro elettronico per tenersi informato sul percorso di studi svolto dalla classe.
 
2. Il docente di riferimento:
a) Il docente cura i rapporti tra il consiglio di classe e lo studente all’estero
b) fornisce le informazioni utili al suo reinserimento nella scuola;
c) raccoglie dal Consiglio di classe i contenuti disciplinari irrinunciabili per l’ammissione alla classe successiva, che comunica allo studente.
 
3. Il Consiglio di classe dell’anno di frequenza all’estero:
a) verifica gli elementi e la documentazione raccolti dal tutor e contenuti nel dossier;
b) stabilisce, se possibile prima del rientro dello studente dall’estero o al massimo al suo rientro, le modalità e le materie oggetto del colloquio integrativo relativo alle materie fondamentali necessarie ai fini della proficua frequenza del successivo anno scolastico ed ai fini dell’attribuzione del credito.
 
Le materie da accertare sono al minimo quattro, tenuto conto anche delle discipline frequentate e valutate all’estero compatibili con il piano di studi. Si terrà conto anche delle competenze acquisite dallo studente e non solo le conoscenze dei contenuti disciplinari.  L’accertamento è da intendersi non basato sull’intero programma dell’anno scolastico svolto in Italia dalla classe, ma solo su alcuni nuclei fondanti indispensabili allo studio della stessa disciplina nel successivo anno scolastico stabiliti dai Dipartimenti disciplinari.
I colloqui si svolgeranno in una sola giornata alla presenza di tutti i docenti coinvolti e del coordinatore di classe.
Il criterio guida è quello di valorizzare il positivo ed accertare solo ciò che è assolutamente indispensabile e propedeutico per la proficua frequenza dell’anno scolastico successivo a quello svolto all’estero. 
In ogni caso, qualora lo studente abbia svolto l’anno di studio all’estero in una scuola italiana con curriculum riconosciuto dal MIUR, al rientro nella scuola di appartenenza non dovrà sostenere alcun colloquio integrativo. 
 
AL RIENTRO DALL’ESTERO
 
1. Al suo rientro lo studente, consegna in segreteria didattica, se non già precedentemente trasmessa, la documentazione scolastica rilasciata dalla scuola estera e che sarà trattenuta in copia conforme dalla scuola. 
2. Il Consiglio di classe, di norma prima della data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo al rientro e, comunque, possibilmente non oltre il 30 settembre, attua le seguenti operazioni: 
a)         sulla base della scuola frequentata, delle discipline studiate e delle valutazioni della scuola estera sottopone lo studente al colloquio integrativo al fine di esprimere una valutazione globale, come sotto esplicitata; 
b)      attribuisce il credito scolastico relativo all’anno trascorso all’estero; 
c)       riconosce le ore di alternanza scuola-lavoro in relazione all’esperienza all’estero superiore a 90 giorni.
 
A) Valutazione globale:
In linea con la citata nota del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 10 aprile 2013 che fa riferimento ad una “valutazione globale”, non è richiesta la compilazione del documento di valutazione (pagella) relativo all’anno all’estero. 
Il Consiglio di classe perviene ad una valutazione globale finale dello studente che tenga conto degli esiti delle seguenti valutazioni: 
1) VALUTAZIONE ESPRESSA DALL’ISTITUTO ESTERO: attribuzione di un unico voto derivante dalla media dei voti riportati nelle materie frequentate presso l’istituto estero (Allegato 2); 
2) VALUTAZIONE ESPRESSA DAI DOCENTI che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari: voto finale derivante dalla media dei voti dati dal consiglio di classe per ognuna delle materie accertate oralmente. 
3) VALUTAZIONE DELL’INTERA ESPERIENZA: il consiglio di classe valorizzerà l’esperienza dell’anno di frequenza all’estero nelle sue valenze formative e di crescita in base alla sua maturità ed alle competenze trasversali acquisite.
 
Qualora venga richiesta dall’Università una pagella del quarto anno per accedere ai test di selezione il consiglio di classe fornirà un resoconto degli esiti della valutazione espressa dall’istituto estero e dai docenti che hanno effettuato gli accertamenti disciplinari, oltre alla valutazione delle capacità relazionali, espressa dal consiglio di classe.
 
B) Assegnazione del credito scolastico 
Il Consiglio di classe individua la banda di oscillazione del credito scolastico sulla base del voto attribuito in seguito alla valutazione globale. Per valorizzare l’esperienza, ove non sussistano elementi contrari o negativi anche legati ad eventuali insufficienze riportate nelle materie accertate, viene assegnato il massimo della banda.
 
C) PCTO
In linea con quanto sopra e con la nota del MIUR nella quale viene indicato che l’esperienza di studio all’estero “contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale (…) quali imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del
proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio”, uno studente coinvolto, durante l’anno scolastico, in un’esperienza di studio all’estero superiore ai 90 giorni può vedersi riconosciute ore di PCTO fino a un massimo di 60 ore.  
 
 
B. FREQUENZA DI UN PERIODO ALL’ESTERO DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO SCOLASTICO 
1) Se lo studente rientra dall’estero entro il mese di gennaio non sono previsti momenti di accertamento delle discipline. Il Consiglio di classe indica quali eventuali modalità di recupero lo studente sia tenuto ad osservare per integrare le conoscenze e competenze ritenute indispensabili per il prosieguo degli studi. 
2) Nel caso di frequenza all’estero dell’ultima parte dell’anno scolastico vengono applicate le procedure previste nel caso di frequenza di un intero anno scolastico all’estero, compresa la sottoscrizione del contratto formativo e lo svolgimento del colloquio integrativo sui nuclei fondanti delle discipline.